LO STATUTO

TENNIS CLUB NAPOLI
Associazione Sportiva Dilettantistica A.S.D.

CAPITOLO I

COSTITUZIONE – SCOPO SOCIALE – DURATA- SEDE

COLORI SOCIALI – ENTRATE E PATRIMONIO

ORGANI SOCIALI

Articolo I.1

Denominazione e Scopo Sociale

 

II TENNIS CLUB NAPOLI, fondato nel febbraio 1905, è una Associazione Sportiva Dilettantistica, denominata anche con la sigla “ Tennis Club Napoli A.S.D., che ha per scopo sociale la pratica del gioco del tennis e di altre attività sportive dilettantistiche.

L’Associazione, che è affiliata alla Federazione Italiana Tennis (F.I.T.) , si obbliga a conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI nonché allo statuto ed al regolamento della Federazione Italiana Tennis (F.I.T.) di cui riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare, anche con riferimento agli obblighi di partecipazione alle attività agonistiche.

L’Associazione può affiliarsi ad altre Federazioni Sportive riconosciute dal CONI.

L’Associazione, avvalendosi di tecnici abilitati, può esercitare, organizzare promuovere l’attività didattica del Tennis e degli altri Sport riconosciuti dal CONI. Ed ogni attività di carattere sociale, ricreativo, culturale e tutti i servizi a ciò idonei.

E’ escluso qualsivoglia fine di lucro.

 

Articolo I.2

Durata e Sede

 

La durata del Circolo è a tempo illimitato e la sua sede è in Napoli al Viale Anton Dohrn – Villa Comunale

 

Articolo I.3

Colori Sociali

 

I colori sociali sono il giallo e rosso a righe orizzontali.

 

Articolo I.4

Entrate, Patrimonio e Rendiconto

 

Entrate sono costituite:

  1. a) dalle quote sociali annuali e dalle quote di ammissione versate dai Soci;
  2. b) dalle quote versate dai Soci per I’utilizzo degli impianti sportivi (campi da tennis, piscina, calcetto, sauna, ecc.) e per la frequenza di corsi sportivi organizzati dall’ Associazione;
  1. c) dalle eventuali donazioni e contributi effettuati dai Soci o da terzi, se accettate dal consiglio;
  1. d) da proventi derivanti dallo svolgimento delle attività sociali e dalle quote versate dai Soci per attività culturali e ricreative.

Patrimonio sociale costituito:

  1. a) dai beni immobili e mobili che diverranno di proprietà dell’ Associazione;
  2. b) da fondi di riserva costituiti con eventuali eccedenze di bilancio e con le quote di ammissione;
  1. c) da eventuali donazioni, lasciti, erogazioni e altre liberalità assegnate all’ Associazione.

 

Rendiconto

L’esercizio dell’Associazione coincide con l’anno solare e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno il Presidente dell’Associazione deve sottoporre all’approvazione delle Assemblee Generali Ordinarie sia il rendiconto economico – finanziario relativo all’attività svolta nell’esercizio precedente che il bilancio preventivo, con allegato preconsuntivo, relativo all’attività che si intende svolgere  dell’esercizio successivo.

Il rendiconto ed il preventivo devono restare depositati presso la sede dell’associazione a disposizione dei soci per i quindici giorni che precedono le assemblee convocate per l’approvazione. Il rendiconto ed il preventivo di spesa approvati devono essere tenuti e conservati presso la sede dell’associazione.

Gli eventuali avanzi di gestione accertati con l’approvazione da parte dell’Assemblea Generale Ordinaria del rendiconto di ogni esercizio, devono essere reinvestiti nell’ambito delle finalità di cui all’art. I.1

Durante la vita dell’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge ed i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in modo indiretto.

 

Articolo I.5

Organi Sociali

 

Gli organi sociali sono costituiti da:

  1. a) l’Assemblea Generale dei Soci
  2. b) l’Assemblea dei Soci Fondatori
  3. c) il Consiglio Direttivo
  4. d) il Comitato di Presidenza
  5. e) il Collegio dei Probiviri
  6. f) il Collegio dei Revisori Legali

 

CAPITOLO II

I SOCI

Articolo II.1

Categorie di Soci

 

Le categorie alle quali i Soci di ambo i sessi possono appartenere sono le seguenti: Onorari, Benemeriti, Fondatori, Ordinari, Signore, Allievi. Tutti i Soci, purché non ricadenti in quanto previsto dallo statuto agli articoli II.8 e VI.1 e pirché non Allievi, hanno diritto al voto e ad essere eletti negli organi sociali. Per tutte le categorie di Soci è prevista l’intrasmissibilità della quota o contributo associativo anche in caso di trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

 

Articolo II.2

Soci Onorari

 

Socio Onorario può essere nominato dall’ Assemblea dei Soci Fondatori su proposta del Consiglio Direttivo, colui che abbia conseguito in qualsiasi campo riconoscimenti speciali e benemerenze.

 

Articolo II.3

Soci Benemeriti

 

Socio Benemerito può essere nominato dall’assemblea dei Soci Fondatori su proposta del Consiglio Direttivo, colui che abbia reso particolari e segnalati servigi al Circolo in ogni campo.

 

Articolo II.4

Soci Fondatori

 

Sono Soci Fondatori tutti coloro che fondarono il Circolo nel febbraio 1905, quelli iscritti in tale categoria alla data del 18 febbraio 1950 – a norma della deliberazione dell’Assemblea dei Soci del 2 gennaio 1950 – e tutti gli altri Soci Ordinari che, in tempo successivo, sono stati o saranno ammessi a far parte di detta categoria secondo le modalità stabilite nell’articolo III.3. I Soci Fondatori non possono essere in numero superiore a un terzo di tutti gli altri soci, con esclusione dei Soci Allievi.

 

Articolo II.5

Soci Ordinari

 

Socio Ordinario può essere colei o colui che ha compiuto il diciottesimo anno di età ed ha fatto domanda di ammissione, controfirmata da due Soci fondatori.

Le modalità di ammissione sono stabilite nell’articolo III.1.

 

Articolo II.6

Socie Signore

 

Le Signore Socie sono quelle già facenti parte del Circolo alla data di approvazione del seguente Statuto e coloro che saranno ammesse nell’anno corrente 2020.

 

Articolo II.7

Soci Allievi

 

I Soci Allievi possono essere i giovani di ambo i sessi dai sette ai diciotto anni. Le modalità di ammissione sono stabilite nel capitolo III.2. L’appartenenza alla categoria Soci Allievi può essere revocata in ogni momento dal Consiglio Direttivo a suo insindacabile giudizio. I Soci Allievi potranno usufruire soltanto delle attrezzature sportive e frequentare le sale e gli impianti del Circolo secondo le disposizioni e con le limitazioni di volta in volta emanate dal Consiglio Direttivo.

 

Articolo II.8

Soci Assenti

 

I Soci di ogni categoria, che si trasferiscono fuori regione per un periodo di almeno un anno, e che diano chiara e convincente dimostrazione di vivere fuori regione, possono essere considerati Assenti per l’anno successivo qualora ne facciano richiesta a mezzo raccomandata entro il 31 dicembre. Avranno diritto a frequentare il Circolo durante la loro temporanea permanenza a Napoli per un periodo non superiore a 20 giorni annui, anche frazionato e non possono partecipare alle Assemblee, all’elettorato attivo e passivo delle cariche sociali, e se Soci Fondatori non possono partecipare alle votazioni per l’ammissione di nuovi soci, nonché per il passaggio da Socio Ordinario a Socio Fondatore, come da articolo III.1 e III.3.

 

Articolo II.9

Ospiti

 

Su domanda di un Socio, il Presidente sotto la responsabilità del richiedente, può rilasciare biglietti di invito, della durata di 15 giorni. II Presidente, o un Consigliere da lui espressamente delegato, possono, in particolari occasioni, manifestazioni sportive, artistiche, culturali e ricreative – di propria iniziativa, o su richiesta di un Socio, rilasciare biglietti di invito validi per la sola durata della manifestazione alla quale si riferiscono. Le disposizioni per l’uso della piscina e degli impianti sportivi, così come l’accesso al ristorante, saranno emanate dal Consiglio Direttivo anche in deroga a quanto sopra disposto.

 

Articolo II.10

Autorità

 

Sono invitati a frequentare il Circolo i Grandi Ufficiali dello Stato per il periodo che rivestono la loro carica nella città di Napoli, i Presidenti della Giunta e del Consiglio Regionale, il Sindaco, il Presidente del Consiglio Comunale, il Prefetto, il Questore, l’Ammiraglio Comandante delle Forze Navali Alleate del Sud Europa, il Capo di Stato Maggiore Comandante in Capo delle Forze Alleate del Sud Europa, il Sovrintendente ai monumenti, e i loro rispettivi coniugi.

 

CAPITOLO III

AMMISSIONE, PASSAGGIO DI CATEGORIA.

QUOTE DI AMMISSIONE E ANNUALI,

E TESSERAMENTO ALLE FEDERAZIONI

Articolo III.1

Ammissione Soci Ordinari

 

Per l’ammissione di nuovi Soci nella categoria Ordinari, la votazione sarà fatta dai Soci Fondatori su proposta del Consiglio Direttivo, che valuterà le domande di ammissione. I nomi dei candidati saranno contestualmente affissi nell’apposita bacheca del Circolo e comunicati a tutti i Soci Fondatori a mezzo lettera indicante il giorno e l’ora della votazione, almeno otto giorni prima della data fissata.

A ciascun votante, che dovrà apporre la firma nell’apposito registro, verrà rimessa una scheda con l’elenco dei candidati.

A fianco di ciascun nome saranno stampati un SI e un NO. II voto favorevole dovrà essere espresso barrando la parola SI e il voto negativo barrando la parola.

Nel caso non risultasse cancellato né il SI né il NO, ovvero che risultassero cancellati entrambi, il voto sarà nullo. Un voto negativo annullerà tre voti favorevoli  la parità sarà favorevole al candidato. Per la validità della votazione occorrerà un numero di votanti almeno pari a un quinto di tutti i Soci Fondatori.

Se nell’urna si trovasse un numero di schede difforme da quello dei soci votanti la votazione sarà nulla per tutti quei candidati per i quali le schede in eccesso o in difetto possano mutare l’esito della votazione. La votazione rimarrà aperta dalle ore 9 alle 21. Chiusa la votazione, lo scrutinio pubblico delle schede verrà effettuato alla presenza del Presidente – o di un Consigliere da lui delegato da due Soci Fondatori, scelti tra quelli presenti nel Circolo dal Presidente e che non siano presentatori.

 

Articolo III.2

Ammissione dei Soci Allievi

 

Per l’ammissione nella categoria Soci Allievi le domande saranno valutate insindacabilmente dal Consiglio Direttivo, al quale gli aspiranti Soci dovranno far domanda di ammissione, avallata dal padre o da chi ne fa le veci (che resta obbligato nei riguardi del circolo), e controfirmata da un Socio Fondatore.

 

Articolo III.3

Passaggio di categoria

 

II Socio Ordinario e la signora Socia (di cui all’articolo II.6) possono, dopo dieci anni di ininterrotta appartenenza a tale categoria, su proposta del  consiglio, essere ammessi alla votazione per il passaggio a Socio Fondatore. E’ necessario ottenere una votazione favorevole secondo le modalità dell’articolo III.1.

 

Articolo III.4

Quote di ammissione e annuali

 

I Soci appartenenti alle varie categorie pagheranno le quote di ammissione, di passaggio di categoria ed annuali secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e secondo quanto previsto all’articolo VI.1.3.

Al fine di incentivare l’iscrizione al circolo dei soci ordinari e signore socie che non abbiano compiuto 32 anni il consiglio deve stabilire le agevolazioni per le quote di ammissione ed annuali.

I nuclei familiari possono usufruire di agevolazioni per quote di ammissione e quote annuali secondo quando stabilito dal Consiglio Direttivo .I Soci che abbiano compiuto 50 anni di ininterrotta appartenenza al circolo – non calcolando nel computo il periodo eventualmente trascorso nella categoria Soci Allievi così come i Soci Onorari e Benemeriti sono esentati dal pagamento delle quote annuali.

 

Articolo III.5

Tesseramento alle federazioni

 

Tutti i Soci e gli atleti, aggregati alle varie sezioni sportive, devono essere annualmente tesserati alle relative federazioni, a cura del Circolo ed a loro spese.

 

CAPITOLO IV

CARICHE SOCIALI

Articolo IV.1

Consiglio Direttivo

 

L’ Amministrazione ordinaria e straordinaria, senza eccezione alcuna è affidata al Consiglio Direttivo composto da un numero di membri variabile, su proposta dei candidati alla Presidenza, da un minimo di sette ad un massimo di tredici compresi il Presidente ed uno o due Vice Presidenti.

II Presidente, i Vice Presidenti ed i membri del Consiglio Direttivo possono appartenere a qualsiasi categoria di Soci ad eccezione della categoria dei Soci Allievi in quanto non maggiorenni.

Non possono divenire membri del Consiglio coloro i quali ricoprono cariche sociali in altre società od associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata, se riconosciuta dal CONI, ovvero della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

II mandato del Consiglio Direttivo avrà la durata di tre anni e potranno essere rieletti e rinominati gli uscenti. Il Presidente è rieleggibile una sola volta e può  rientrare in consiglio, anche come presidente, solo dopo un triennio dalla uscita dallo stesso.

L’incarico di tutto il Consiglio decade, e dovrà essere convocata l’Assemblea Generale Ordinaria per l’elezione del nuovo Consiglio, in caso di dimissioni o di vacanza:

a) del Presidente
b) di un numero di membri del Consiglio in carica che ne rappresentino la maggioranza

Escluso i casi su esposti, in caso di dimissioni o vacanza di uno o più consiglieri il Presidente potrà provvedere alla loro sostituzione, così come, ove lo ritenga necessario, potrà integrare il consiglio allorquando il numero dei e componenti sia al di sotto di quello massimo previsto dallo statuto. Il consigliere subentrato resta in carica fino alla scadenza naturale del consiglio direttivo.

Il Consiglio Direttivo di norma indice le nuove elezioni delle Cariche Sociali due mesi prima della sua scadenza; da tale data e fino alle elezioni dei nuovi organi di gestione, il Consiglio uscente provvederà solo all’ordinaria amministrazione e non può proporre modifiche di Statuto.

II Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

II Presidente presiede le sedute del Consiglio Direttivo e assegna gli incarichi ai Consiglieri.

Il Vice Presidente con maggiore anzianità associativa, sostituisce il Presidente in caso di assenza.

II Consiglio Direttivo provvede all’amministrazione del Circolo, redige e presenta annualmente all’Assemblea Generale dei Soci il conto consuntivo composto da un rendiconto economico e dallo stato patrimoniale ed il conto preventivo con allegato il preconsuntivo.

Il Consiglio può richiedere alla Assemblea dei Soci Fondatori (capitolo VI) di esprimere parere preventivo sulle modifiche dello Statuto, del Regolamento della Casa e su interventi di natura patrimoniale particolarmente rilevanti.

II Consiglio Direttivo redigerà il Regolamento della Casa e gli altri regolamenti interni, tra i quali il funzionamento del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti, e potrà stabilire biglietti d’ingresso

per assistere a manifestazioni a pagamento. II Consiglio é autorizzato a concedere riconoscimenti particolari ai soci che si siano distinti in campo sportivo. Per l’elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo, vedi articolo VI.II.

 

Articolo IV.2

Presidente

 

Il Presidente ha i poteri di rappresentanza legale e l’uso della firma sociale nei confronti dei terzi ed in giudizio. Il Presidente convoca l’Assemblee.

Il Presidente potrà delegare il compimento di atti di ordinaria amministrazione ai Vice Presidenti ovvero a 1 o più consiglieri. Tale delega dovrà essere conferita esclusivamente in forma scritta e potrà essere revocata in ogni tempo.

 

Articolo IV.3

Comitato di Presidenza

 

Il Comitato di Presidenza è composto dai past Presidents e da Socie/i con competenze specifiche e spiccato senza di appartenenza al sodalizio, che il Presidente potrà nominare all’occorrenza. Il parere del comitato è consuntivo e di proposta al Presidente ed al Consiglio Direttivo.

 

Articolo IV.4

Collegio dei Probiviri

 

L’ Assemblea Generale Ordinaria (capitolo VI) nomina il Collegio dei Probiviri che dura in carica 3 anni e comunque decade alla scadenza del Consiglio Direttivo. Esso è composto da cinque membri e da due supplenti rieleggibili.

II collegio delibera a maggioranza.

II Collegio dei Probiviri è competente a giudicare tutte le infrazioni commesse dai Soci e a deliberare le sanzioni, il tutto come previsto nel successivo capitolo VII.

 

Articolo IV.5

Collegio dei Revisori Legali

 

L’ Assemblea Generale Ordinaria (Capitolo VI) nomina il Collegio dei Revisori Legali, che dura in carica 3 anni e comunque decade alla scadenza del Consiglio Direttivo. Esso è composto da tre a quattro membri rieleggibil iscritti negli albi dei revisori contabili e scelti dai soci.

 

 

CAPITOLO V

DISPOSIZIONI GENERALI PER I SOCI

Articolo V.1

Impegno dei Soci

 

I Soci o le Socie sono obbligati ad un impegno di due anni dalla data di ammissione. L’ Anno sociale ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre.

Se al 31 dicembre dell’ultimo anno di impegno i Soci di ogni categoria non avranno comunicato a mezzo lettera raccomandata al Consiglio Direttivo di non volere più appartenere al Circolo, resteranno di fatto obbligati per un altro anno.

 

Articolo V.2

Morosità Quote Sociali e Radiazione

 

II Consiglio Direttivo stabilisce le modalità del recupero dei crediti in caso di morosità nel pagamento delle quote sociali. Trascorsi i termini stabiliti procederà a notificare la posizione con lettera raccomandata all’ultimo indirizzo formalmente indicato dal Socio. Trascorsi 30 giorni dalla notificazione il Consiglio potrà procedere alla radiazione.

Di tutti i Soci radiati per motivi economici dovrà essere presa nota in apposito registro, indicandosi a fianco di ciascuno la somma per la quale è stato radiato.

II Socio radiato potrà sempre pagare la mora per essere cancellato dal registro dei morosi, senza per questo riacquistare i diritti di Socio.

 

Articolo V.3

Disciplina Vigente

 

I Soci, oltre ad attenersi alle norme fissate dal presente Statuto, devono uniformarsi a quelle dei regolamenti interni e alle decisioni adottate dall’ Assemblea e dal Consiglio.

 

CAPITOLO VI

ASSEMBLEE E VOTAZIONI CARICHE SOCIALI

Articolo VI.1

Assemblee, Modalità di Costituzione, di Deliberazione e Competenze

 

Le Assemblee sono: Assemblea Generale Ordinaria, Assemblea Generale Straordinaria e Assemblea dei Soci Fondatori.

Sono esclusi i voti per delega e, per il risultato del voto, vale la maggioranza semplice dei votanti.

All’Assemblea Generale, Ordinaria e Straordinaria, partecipano tutti i Soci, ad eccezione dei Soci Allievi e dei Soci Assenti.

All’Assemblea dei Soci Fondatori partecipano esclusivamente i soci appartenenti a tale categoria, esclusi i Soci Fondatori assenti.

Ad entrambe le Assemblee non possono presenziare, intervenire e votare i Soci non in regola con il pagamento delle quote sociali, come rilevato dal consiglio direttivo, il quale provvede all’aggiornamento degli elenchi Soci che possono partecipare all’assemblea e metterlo a disposizione dei Soci 5 giorni prima che si svolgano le assemblee.

L’ Assemblea Generale Ordinaria delibera:

  1. sull’approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo.
  2. sull’ elezione delle cariche sociali;
  3. sulla determinazione delle quote ordinarie e straordinarie su proposta del Consiglio Direttivo;
  1. su tutti gli altri argomenti ritenuti rilevanti che non siano di competenza dell’Assemblea

Generale Straordinaria.

L’ Assemblea Generale Straordinaria delibera:

  1. sulle modifiche dello Statuto
  2. sullo scioglimento del Circolo

 

L’Assemblea dei Soci Fondatori delibera:

  1. sull’ammissione dei nuovi soci e sui passaggi di categoria secondo quanto previsto dallo statuto, ad eccezione di quanto previsto all’articolo VIII.1
  1. su richiesta del Consiglio esprime parere preventivo sulle modifiche dello Statuto e su interventi di natura patrimoniale particolarmente rilevanti.

L’Assemblea Generale Ordinaria per l’approvazione del bilancio consuntivo ha luogo entro il 30 aprile di ogni anno; ed in caso di necessità tale termine può slittare al 30 giugno, mentre l’Assemblea Generale Ordinaria per l’approvazione del bilancio preventivo ha luogo entro il 30 gennaio Le Assemblee Generale, Ordinaria e Straordinaria, hanno luogo ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritiene opportuno, oppure quando ne sia fatta motivata richiesta, a mezzo lettera, al Presidente da almeno venti Soci Fondatori o da almeno cinquanta Soci appartenenti alle varie categorie, eclusi i soci assenti ed i Soci Allievi. La proposta di scioglimento del Circolo può essere formulata esclusivamente dal Consiglio Direttivo (Art. VI.3).

Le Assemblee hanno luogo nella sede sociale, ovvero, in caso di necessità, anche fuori della sede, purché nella città di Napoli.

Le Assemblee sono validamente convocate a mezzo avviso di convocazione firmato dal Presidente, affisso nella sede del Circolo almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. L’avviso deve contenere l’indicazione dell’ora e del luogo di riunione, l’elenco delle materie da trattare nell’ordine del giorno e, per l’Assemblea Generale Straordinaria, la data, il luogo e l’ora della seconda convocazione da tenersi entro quindici giorni dalla data fissata per la prima convocazione.

Analogo avviso di convocazione va spedito ai Soci almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione; tale ultima formalità non costituisce però  requisito di validità di convocazione; Le Assemblee sono presiedute dal Socio eletto tra gli past Presidents, o in assenza di essi, di un Socio Fondatore a maggioranza di voti.

L’Assemblea Generale Ordinaria e quella dei Soci Fondatori, trascorsa mezz’ora dall’orario di inizio stabilito nell’avviso di convocazione, sono validamente costituite, qualunque sia il numero degli intervenuti.

L’assemblea Generale Straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita se è presente almeno il 30% dei Soci. L’ Assemblea Generale straordinaria, in seconda convocazione, è validamente costituita se è presente almeno il 15% dei Soci. Dal conteggio vanno esclusi i soci assenti ed i soci non in regola con i pagamenti.

 

Articolo VI.2

Rinnovo delle Cariche Sociali: Presentazione delle Liste e Votazioni

 

Presentazione delle liste

Per l’elezione alle Cariche Sociali, ogni candidato Presidente presenterà una propria lista contenente uno o due candidati Vicepresidenti ed un numero di candidati Consiglieri nei limiti dello statuto e ne darà comunicazione ai Soci almeno 15 giorni prima della data delle elezioni. Copia di ogni lista verrà  esposta nell’apposita bacheca del Circolo. E’ ammessa la candidatura degli aspiranti Consiglieri ad una sola lista.

Votazioni

Per le votazioni delle Cariche Sociali, è istituito un collegio elettorale che è composto da un Presidente, scelto dal Consiglio Direttivo tra i past Presidents, e da un numero di Soci Fondatori pari a due per ciascun candidato Presidente.

In presenza di una sola candidatura a Presidente, è il Consiglio Direttivo a nominare due Soci Fondatori. Qualsiasi controversia durante lo svolgimento delle votazioni e nello scrutinio è valutata dal collegio e decisa con la maggioranza semplice dei membri del collegio. Nel caso di un numero pari di membri del collegio, il voto del Presidente vale doppio.

Il Collegio elettorale si insedia il giorno precedente alle votazioni, controfirma le schede e le custodisce fino all’apertura del seggio elettorale. Durante la votazione, il Collegio può nominare un gruppo di Soci che a rotazione presiederà il seggio.

L’elezione delle Cariche Sociali sarà valida qualunque sia il numero dei Soci inizialmente presenti ed il seggio elettorale rimarrà aperto dalle ore 9 alle 21.

La votazione risulterà valida se alla stessa parteciperà almeno il 15% dei Soci aventi diritto al voto. Il Presidente ed il Consiglio vengono eletti a voto segreto.

Risulterà eletto il candidato Presidente con la lista collegata che avrà ottenuto la maggioranza semplice dei voti. Chiusa la votazione, il Collegio elettorale provvederà allo scrutinio pubblico delle schede. Se nell’urna dovessero essere trovate un numero di schede difforme da quello dei soci votanti, la votazione sarà nulla per tutti i candidati per i quali le schede in eccesso o in difetto possano mutare l’esito della votazione.

 

Articolo VI.3

Scioglimento del Circolo e Liquidazione del Patrimonio Sociale

 

Qualora il Circolo non possa più in alcun modo perseguire i suoi fini, o comunque svolgere proficuamente la sua attività, potrà esserne proposta dal Consiglio Direttivo lo scioglimento, ed il Consiglio provvederà a convocare l’Assemblea Generale Straordinaria.

L’ avviso di convocazione dell’Assemblea Generale Straordinaria contenente la proposta di scioglimento deve essere affisso nella sede sociale almeno 30 giorni prima delle date fissate per la riunione, analogo avviso va spedito ai Soci a mezzo lettera raccomandata almeno trenta giorni prima della data fissata per la riunione; tale ultima formalità non costituisce però requisito di validità della convocazione.

L’ Assemblea Generale Straordinaria potrà deliberare lo scioglimento temporaneo del Circolo e la sua eventuale immediata ricostituzione su posizioni opportunamente riformate, e con I ‘assegnazione di un termine per l’attuazione dell’esperimento stesso. Spirato tale termine, l’Assemblea Generale Straordinaria ne valuta i risultati e, nel caso di assoluta impossibilità, potrà deliberarne il definitivo scioglimento, ponendo in liquidazione il patrimonio sociale con la nomina contestuale di un collegio di tre liquidatori di cui almeno due Soci Fondatori che presteranno l’opera gratuitamente. Il patrimonio ed eventuali utili derivanti dalla liquidazione dovranno essere devoluti a Enti che comunque perseguano fini analoghi a quelli del disciolto sodalizio.

Le eventuali passività verranno ripartite fra tutti i Soci appartenenti alle categorie Fondatori, Ordinari, e Signore.

 

CAPITOLO VII

NORME DISCIPLINARI PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

NORME DI RINVIO

Articolo VII.1

Sanzioni Disciplinari

 

E’ passibile di sanzione disciplinare il Socio che si sia reso responsabile direttamente o per tramite di terzi di inosservanza dello Statuto o dei regolamenti del Circolo, di violazioni di norme sportive e/o disciplinari, di comportamenti non conformi e consoni alla dignità e ai doveri conseguenti all’appartenenza alla categoria di Socio.

Le sanzioni disciplinari sono:

  1. il richiamo scritto;
  2. la sospensione temporanea fino a 15 giorni da ogni attività sociale;
  3. la sospensione temporanea da 16 giorni fino a un massimo di due mesi da ogni attività sociale;
  1. la radiazione.

Di tutti i Soci Radiati dovrà essere presa nota nell’apposito registro delle radiazioni, indicandosi a fianco di ciascuno i motivi e le cause per i quali è stato radiato. 

Articolo VII.2

Contestazione degli Addebiti

 

Nessun Socio può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza una previa e specifica contestazione scritta degli addebiti da parte del Consiglio Direttivo: l’atto con il quale si comunicano gli addebiti deve contenere l’invito all’interessato a far pervenire al Collegio dei Probiviri entro 15 giorni sue deduzioni scritte o la richiesta di essere ascoltato di persona. Ogni decisione del Collegio dei Probiviri deve essere comunicata per iscritto all’ interessato e al denunciante, nonché al Consiglio Direttivo.

 

Articolo VII.3

Deliberazione e Comunicazione delle Sanzioni

 

Le sanzioni disciplinari di cui al precedente articolo 31 saranno deliberate e comminate dal Collegio dei Probiviri a seguito di segnalazione scritta dal Consiglio Direttivo opportunamente motivata.

Le deliberazioni di cui sopra, adottate nel rispetto del principio del contraddittorio ed adeguatamente motivate saranno immediatamente esecutive e comunicate all’interessato a mezzo lettera raccomandata.

 

Articolo VII.4

Norme di Rinvio

 

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di Società Sportive Dilettantistiche e di Associazioni senza personalità giuridica alle quali si rinvia per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, nonché le norme contenute nei regolamenti emanati dal Consiglio Direttivo, che devono in ogni caso non contrastare con i principi generali sanciti dallo Statuto e hanno efficacia statutaria.

Il Tennis Club Napoli, dal momento della affiliazione, ed i Soci e gli atleti aggregati, dal momento dell’ammissione, sono impegnati a rispettare il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria previsti nello Statuto e nei Regolamenti della F.I.T.

CAPITOLO VIII

NORME TRANSITORIE

Articolo VIII.1

Ammissione Socie e Passaggio da Signora Socia a Socio Fondatore

 

L’ammissione di una Signora a socio Ordinario ed il passaggio della Signora Socia alla categoria Fondatore è deliberata dal Consiglio Direttivo, fino al raggiungimento della componente “rosa” nella categoria Soci Fondatori maggiore di 1/3, e fermo rimanendo quanto previsto dall’articolo III.3.

 

Articolo VIII.2

Ammissione Signore Socie

 

Fino al 31 dicembre dell’anno corrente 2018 è possibile l’ammissione alle categoria Signore Socie. Esse devono fare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo, controfirmata da 2 Signore Socie e da 2 Soci Fondatori, ovvero, alternativamente a loro scelta da 2 Signore Socie e da un Socio a cui sono legate da vincolo di parentela in linea retta o di coniugio. L’ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

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